Energetica
:
Progettazione e Realizzazione "CHIAVI IN MANO" di Impianti Fotovoltaici;
Formula CHIAVI IN MANO : Progettazione
Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Richiesta connessione ENEL e
Pratiche allacciamento, Domanda "Conto Energia" e richiesta incentivante GSE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione,
Direzione Lavori, Collaudo, Fornitura ed Istallazione dell'Impianto Fotovoltaico, tutto secondo le norme vigenti.
Progettazione e Realizzazione "CHIAVI IN MANO" di Impianti
Solari Termici;
Certificazioni Energetiche (Finanziaria 2007);
Studio
3E - divisione Energetica - cerca "Sales Engineers" e "Procacciatori di
affari". Gli interessati possono inviare il CV ai recapiti presenti nell'area
"E-mail" di questo sito oppure telefonare al 340.10562636.
Il Nuovo "Conto Energia" D.M. 19-02-2007
Chi può beneficiare
del Conto Energia?
•
Persone fisiche
• Persone giuridiche
• Soggetti pubblici
• Condomini di unità abitative e/o di edifici
Rif.to art. 3, comma 1
Quali
sono gli impianti fotovoltaici che possono beneficiare delle tariffe del Conto
Energia?
Possono beneficiare tutti gli impianti di potenza nominale > 1kWp classificati
in base alle seguenti 3 fasce :
– 1<P<3 kwp
– 3<P<20 kwp
– P > 20 kwp
Nel decreto vengono inoltre definite 3 tipologie di impianto,
a seconda del livello di integrazione architettonica :
1)
Impianti fotovoltaici “non integrati”
Quando i moduli sono installati:
• a terra
• in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati, sia che si tratti
di elementi di arredo urbano e viario (incluse barriere acustiche, pensiline,
pergole, tettoie), che di tetti (solo nel caso di tetti a falda) o facciate di
edifici.
Sono qui comprese anche le coperture parcheggi, i lampioni (sempre in
connessione a rete, quindi senza batterie), i sistemi a inseguimento installati
a terra.
Rif.to: art. 4, comma 5; art. 2, comma 1/
lettera b1; allegato 2)
2)
Impianti fotovoltaici “parzialmente integrati”
Quando i moduli, non sostituendo i materiali che costituiscono le superfici di
appoggio, sono installati:
• su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati (1)
• in modo complanare - alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a
falda, coperture, facciate, balaustre, parapetti); - agli elementi di arredo
urbano e viario (2);
(1) anche su file parallele coi moduli inclinati e quindi non
complanari al tetto. Se c’è una balaustra intorno al tetto, i moduli devono
essere installati con un’inclinazione tale che la quota corrispondente alla metà
dell’altezza dei moduli non superi l’altezza della balaustra; (2) coperture
parcheggi, fermate autobus, lampioni fotovoltaici (senza accumulatori);
Rif.to: art. 4, comma 1; art. 2, comma 1/ lettera b2; allegato 2)
3)
Impianti fotovoltaici “con integrazione architettonica”
Quando:
1. i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture,
facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e
funzionalità architettonica
2. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di
copertura di pensiline, pergole e tettoie
3. i moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o
lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli ambienti interni
all’edificio
4. i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere
acustiche
5. i moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti
inserite in elementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso
superfici riflettenti)
6. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole
7. i moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre
e parapetti
8. i moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre
9. i moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane
10. i moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici
descritte nelle tipologie precedenti
Come
si procede per accedere alle tariffe incentivanti ?
1. Si inoltra al gestore di rete (il distributore locale di energia elettrica)
il progetto preliminare dell’impianto richiedendo la connessione alla rete. Se
l’impianto in questione ha una potenza compresa tra 1 e 20 kwp occorre precisare
se ci si vuole avvalere del servizio di "scambio sul posto" per l’energia
elettrica prodotta. Rif.to: art. 5, comma 1
2. A impianto ultimato si trasmette al gestore di rete la comunicazione di fine
lavori. Rif.to: art. 5, comma 3
3. Entro 60 gg dalla data di entrata in esercizio dell’impianto si deve
inoltrare al G.S.E.:
– La richiesta di concessione della tariffa incentivante
– La documentazione finale di entrata in esercizio (allegato 4 del decreto).
Rif.to: art. 5, comma 4
4. Il G.S.E. entro 60 gg dalla richiesta di accesso alla tariffa incentivante,
comunica al titolare dell'impianto la tariffa riconosciuta.
Rif.to: art. 5, comma 5
Cos'è
lo "scambio sul posto" e la "cessione in rete" ?
In aggiunta alla tariffa incentivante ed al premio riconosciuto su tutta
l’energia prodotta per impianti al di sotto dei 20 kWp è possibile beneficiare
della disciplina di "scambio sul posto"; per gli impianti che non beneficiano
della disciplina di scambio sul posto, l’energia prodotta, qualora immessa in
rete, è ritirata dal gestore locale della rete elettrica ovvero ceduta sul
mercato ("cessione in rete"). In particolare :
Scambio sul posto: si lavora in “regime di
interscambio” (net metering) con la rete elettrica locale:
Nelle ore di luce l’utenza consuma l’energia prodotta dall’impianto.
Nelle ore di notte o in condizioni di luce insufficiente l’utenza preleva
energia dalla rete elettrica.
Cessione in rete: è possibile cedere in rete l’energia non consumata in
loco vendendola al gestore di rete (prezzo minimo garantito) o sul libero
mercato. La totalità dell’energia prodotta concorre al calcolo della somma degli
incentivi, come nel caso dello scambio sul posto. E' inoltre possibile cedere
totalmente l'energia prodotta; in questo modo si continua a pagare la bolletta
elettrica e l'impianto FV risulta indipendente dall'utenza elettrica.
Quali
autorizzazioni servono per realizzare un impianto fotovoltaico?
1) Se non è necessaria alcuna autorizzazione (es. autorizzazioni paesistiche,
autorizzazioni enti di bacino ecc.) per la costruzione e l’esercizio di impianti
fotovoltaici, non serve l’Autorizzazione Unica, ma basta la Denuncia d’Inizio
Attività (D.I.A.). Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro
tipo, questo provvedimento sostituisce l’Autorizzazione Unica.
2) Impianti aventi potenza inferiore a 20 kWp non sono considerati impianti
industriali e di conseguenza non sono soggetti alla verifica ambientale, a meno
che non si trovino in aree protette.
3) Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree agricole. Non è
quindi necessario variare la destinazione d’uso del sito in cui si vuole
installare l’impianto.
Tariffe per chi realizza l'impianto nel 2009
| Integrazione | |||
| P nominale impianto | non integrato | semi-integrato | integrato |
| 1-3 KWp | 0,39 | 0,43 | 0,48 |
| 4-20 KWp | 0,37 | 0,41 | 0,45 |
|
> 20 KWp |
0,35 | 0,39 | 0,43 |
La tariffa incentivante viene corrisposta per 20 anni e rimane costante negli
anni, senza quindi essere aggiornata con il tasso d’inflazione.
E’
possibile cumulare l’incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di
incentivazione?
Non è possibile usufruire dell’incentivo e del premio nel caso in cui siano
stati concessi incentivi pubblici in conto capitali e/o in conto interessi
eccedenti il 20% del costo dell’investimento.
Solo le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche possono usufruire
sia degli incentivi in conto capitale e/o in conto interessi sia dell’incentivo
e del premio in conto energia.
Non è possibile cumulare la tariffa incentivante ed il premio con:
- I certificati verdi
- I titoli di efficienza energetica (D.lgs 79/1999 e D.lgs 164/2000)
Non possono usufruire dell’incentivo e del premio gli impianti:
- realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (D.lgs
192/2005 e smi o L. 296/2006 e smi) entrati in esercizio in data successiva al
31/12/2010;
- Per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Quali
sono le modalità di erogazione dell’incentivazione?
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas determina i provvedimenti che
stabiliscono le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione della tariffa
incentivante e del premio.
- Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e
non superiore ai 20 kW che non si avvalgono del servizio di scambio sul posto,
il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal
soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia
elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante
riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui
l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
- Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e
non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il
pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio viene effettuato
bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al
prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la
tariffa incentivante riconosciuta eventualmente maggiorata dall’eventuale
premio. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui
l’ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250
euro.
- Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, il
pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto
attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica
prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il
pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare
cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.